Un automobilista che, fermato dalle forze dell'ordine, risulti
visibilmente in «stato di alterazione» non può essere sottoposto
all'alcoltest, senza essere «preventivamente» avvertito della «facoltà
di farsi assistere da un difensore di fiducia». Altrimenti «l'
accertamento» sul suo tasso alcolemico è nullo e non vale come prova nel
processo.
È l'innovativo principio stabilito da una sentenza del gup di
Milano, Donatella Banci Buonamici, che ha assolto un giovane di 20 anni
che, malgrado guidasse con «occhi lucidi ed alito vinoso» ed era stato
trovato «positivo» all'etilometro, non era stato avvisato del diritto di
nominare un legale prima del test.
«Finalmente anche il Tribunale
di Milano con questa fondamentale sentenza ha messo un argine all'uso
indiscriminato dell'etilometro da parte degli agenti ai fini della prova
del reato di guida in stato di ebbrezza», hanno commentato gli avvocati
Stefano Gallandt e Roberto Enrico Paolini del Foro di Milano, che
assistevano il giovane.
I due legali, infatti, avevano «denunciato
come l'accertamento, come purtroppo assai di frequente accade, si fosse
svolto senza le garanzie procedurali previste dalla legge». Ogni
cittadino, hanno aggiunto i difensori, «ha diritto, prima di eseguire
l'alcoltest e non dopo esser risultato positivo, di essere avvisato che è
sua facoltà nominare un avvocato di fiducia che possa assisterlo
durante l'esecuzione del test etilometrico».
Nelle motivazioni
della sentenza, il giudice spiega, infatti, che «l'accertamento mediante
etilometro dello stato di ebbrezza», ai sensi del decreto legislativo
285/1992, «è da considerarsi accertamento tecnico irripetibile stante l'
alterabilità, modificabilità e tendenza alla dispersione degli elementi
di fatto che sono oggetto dell'analisi».
L'obbligo di avvertire
l'automobilista del diritto a farsi assistere da un legale, chiarisce
però il gup, «non ricorre unicamente nel caso in cui l'accertamento
venga eseguito in via esplorativa».
È obbligatorio, invece, come
nel caso del ragazzo assolto, quando le forze dell'ordine possono già
«desumere lo stato di alterazione del conducente» da elementi come gli
«occhi lucidi» e «l'alito vinoso».
E se invece l' automobilista non
viene messo al corrente del suo diritto alla difesa, anche un etilometro
positivo diventa 'carta straccià nel processo, una prova nulla, senza
valore. E quel che resta, dunque, è «il verbale degli operanti», che dà
sì conto di «elementi certamente sintomatici - scrive il gup - di uno
stato di alterazione ma che, stante la loro genericità» portano ad una
assoluzione «perchè il fatto non sussiste».
(belicenews.it)

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