Di seguito il testo della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale
XXX del 2008,
proposto da:
***********, rappresentato e difeso dagli avvocati ***********;contro Ministero della Difesa, Regione Carabinieri Campania, Reparto Territoriale di Napoli, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale di Napoli, presso la quale domicilia in Napoli alla via Diaz, 11;
per l’annullamento a) della nota prot. 233-9/2007, notificata al ricorrente in data 29.10.2007, con cui il Comandante del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Napoli in riscontro al ricorso gerarchico presentato dal ricorrente in data 2.8.2007 con il quale lo stesso impugnava la sanzione disciplinare di giorni tre di consegna semplice a lui inflitta con provvedimento n. 204/6-0/2007, rigettava il ricorso gerarchico perché inammissibile in quanto presentato dall’avvocato difensore del maresciallo ***********, in suo nome e per suo conto, e non direttamente dall’interessato;
b) del provvedimento prot. Arma 204/6-0/2007, con cui la Regione Carabinieri Campania – Compagnia di Napoli Centro ha inflitto nei confronti del Maresciallo *********** la sanzione disciplinare della consegna per la durata di gg. 3;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente in quanto lesivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2014 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, maresciallo ***********, in servizio presso il Comando Stazione Napoli Scali Marittimi, con la qualità di specializzato comandante di motovedetta ha impugnato la sanzione disciplinare della consegna per 3 giorni inflittagli in data 10 luglio 2007 per essersi recato “presso l’autorità giudiziaria militare per rappresentare fatti attinenti il servizio nel mancato rispetto dei rapporti gerarchici e senza informare tempestivamente, preventivamente o successivamente, il superiore diretto dell’avvenuto incontro con l’autorità giudiziaria”.L’interessato ha, altresì, impugnato il rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso la suddetta sanzione ritenuto dal Comandante del Reparto Territoriale dei Carabinieri inammissibile perché presentato dal suo avvocato e non da lui direttamente. Premette il ricorrente:
- di aver presentato in data 28 marzo 2007 denuncia orale alla Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per fatti attinenti all’organizzazione dei servizi navali ritenuti penalmente rilevanti;
- di aver integrato detta denuncia in data 18 aprile 2007 segnalando possibili abusi commessi dai responsabili della Stazione di Napoli Scali Marittimi in merito ad un ingiustificato omesso servizio di polizia marittima nel porto di Napoli.
A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere. L’amministrazione intimata, costituita in giudizio, ha chiesto la reiezione del gravame. Alla pubblica udienza del 14 maggio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Va preliminarmente esaminato il ricorso nella parte in cui è impugnata la decisione gerarchica, con la quale il ricorso gerarchico è stato dichiarato inammissibile per essere stato questo presentato non direttamente dall’odierno ricorrente “bensì tramite intermedia ancorché munito di delega”.
Il ricorso, in parte qua, è fondato.
E’ sufficiente rilevare, infatti, a prescindere da ogni altra considerazione, che il predetto ricorso risulta sottoscritto personalmente dall’interessato, ancorché congiuntamente con il difensore, peraltro, non già munito di semplice delega, ma di formale procura rilasciata a margine dello stesso.
A tale stregua, il ricorso deve essere accolto in accoglimento della assorbente specifica censura con la quale si sostiene che il ricorso è stato presentato direttamente dal maresciallo ***********e, per l’effetto, l’impugnata decisione gerarchica deve essere annullata.
Ciò posto, il collegio osserva che la giurisprudenza (cfr. TAR Piemonte 5.6.2009, n. 1601), condivisa dal Collegio riconosce al Giudice amministrativo adito su ricorso avverso il decreto decisorio del ricorso gerarchico, il potere di esaminare, in caso di accoglimento del gravame avverso al decisione gerarchica, direttamente il provvedimento fatto oggetto di ricorso in via amministrativa, allorché siano state riproposte in sede di ricorso al TAR avverso il decreto decisorio del gravame gerarchico o amministrativo, anche le censure svolte contro il provvedimento originario, peraltro qui espressamente reimpugnato.
Nel merito, oggetto della presente controversia è la legittimità o meno della sanzione disciplinare della consegna per giorni 3 comminata dal Comandante della Compagnia di Napoli Centro al ricorrente per essersi recato “presso l’autorità giudiziaria militare per rappresentare fatti attinenti il servizio nel mancato rispetto dei rapporti gerarchici e senza informare tempestivamente, preventivamente o successivamente, il superiore diretto dell’avvenuto incontro con l’autorità giudiziaria”.
Nel merito il ricorso è fondato.
La sanzione disciplinare è stata inflitta al ricorrente sull’unico presupposto di aver direttamente denunciato alla Procura Militare alcuni fatti attinenti al servizio svolto secondo la sua visione costituenti reati, senza prima riferirli al superiore gerarchico.
L’amministrazione ha ritenuto violato (cfr. difesa erariale) l’art. 12, comma 2 del regolamento di disciplina militare per il mancato rispetto dei rapporti gerarchici in virtù dei quali il militare avrebbe dovuto osservare la via gerarchica per rappresentale questioni attinenti al servizio e l’art. 52, comma 5, lettera b) del medesimo regolamento per aver omesso di comunicare al proprio Comando fatti che potrebbero avere riflessi sul servizio.
Con la denuncia presentata alla Procura Militare il ricorrente ha segnalato delle circostanze id est delle anomalie nell’organizzazione dei servizi navali (segnatamente l’impiego di personale non specializzato sulla motovedette e un ingiustificato omesso servizio di polizia marittima) che nella sua prospettiva integrano gli estremi del reato.
A prescindere dall’effettiva veridicità delle circostanze segnalate all’autorità giudiziaria (veridicità che non è oggetto dell’instaurato procedimento disciplinare che, come detto, ha come unico presupposto la violazione delle disposizioni regolamentari citate) è evidente che il ricorrente ha esercitato un diritto di denunciare sotto la propria personale responsabilità (penale e/o disciplinare sotto altri profili) fatti ritenuti delittuosi.
Come dedotto da parte ricorrente nella fattispecie non si tratta di “una relazione di servizio e disciplinare” che doveva essere inoltrata per via gerarchica (l’art. 52, comma 2, lett. b) del regolamento applicato dall’amministrazione si riferisce a “eventi in cui fosse rimasto coinvolto il militare e che possono avere riflessi sul servizio da questi espletato”) ma l’espressione di un diritto di denuncia che non può essere soggetto, attraverso la minaccia della sanzione, ad una sorta di filtro gerarchico.
Una diversa interpretazione condurrebbe alla inaccettabile conclusione che il militare venuto a conoscenza di un reato in qualche modo connesso al servizio che espleta, non potrebbe denunciarlo dovendo rivolgersi esclusivamente agli organi interni gerarchicamente sovraordinati.
Tanto più nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il fatto ritenuto penalmente rilevante coinvolge in qualche modo proprio l’operato e il comportamento dei superiori gerarchici.
Evidente, per le ragioni che precedono, che rivestono carattere assorbente, l’illegittimità della sanzione inflitta non potendo il regolamento disciplinare militare essere interpretato e applicato nei termini in cui lo ha fatto l’amministrazione.
Per quanto sopra argomentato il ricorso va accolto anche in parte qua e, per l’effetto, deve essere annullata anche la impugnata sanzione disciplinare.
La peculiarità della vicenda contenziosa giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:a) lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati
b) compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014
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