Il rimborso
forfettario delle spese generali in ragione del 12,5 % spetta “automaticamente”
all’avvocato
È questa la conclusione
che si trae dalla massima presente in un recentissimo arresto giurisprudenziale
del Consiglio di Stato dello scorso 10
febbraio 2014 in tema di spese giudiziali.
In detta sentenza, altro
tema trattato è stato quello del Rimborso del
contributo unificato.
In merito, il supremo Collegio amministrativo si è espresso statuendo che «è noto che ai sensi dell'art. 13 comma 6 bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 l'onere del pagamento del contributo unificato "... è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio".
In merito, il supremo Collegio amministrativo si è espresso statuendo che «è noto che ai sensi dell'art. 13 comma 6 bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 l'onere del pagamento del contributo unificato "... è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio".
Il rimborso del
contributo unificato alla parte vittoriosa che lo abbia anticipato costituisce,
quindi, obbligazione ex lege, al cui adempimento la parte soccombente non può
sottrarsi, distinta rispetto a quella concernente le spese del giudizio
liquidate in sentenza, nel cui computo esso non può ritenersi ricompreso salva
espressa indicazione, nel senso che il giudice debba allora specificare se e
quale parte della somma liquidata corrisponda al contributo da rimborsare.
Quanto poi al "...rimborso forfettario delle spese
generali in ragione del 12,5 % sull'importo degli onorari e dei diritti
ripetibile dal soccombente...", come già previsto dall'art. 14 del d.m. 8
aprile 2004, applicabile ratione temporis (posto che le disposizioni del d.m.
20 luglio 2012, n. 140 sono applicabili, ai sensi dell'art. 41 del
medesimo, soltanto a far data dall'entrata in vigore coincidente col giorno
successivo alla pubblicazione nella G.U.R.I., Serie generale, n. 195 del 22
agosto 2012), esso del pari compete a prescindere da ogni specifica indicazione
contenuta nel capo concernente la liquidazione delle spese.
Infatti, secondo prevalente e anche più recente giurisprudenza
della Corte di Cassazione, il suddetto
rimborso "...spetta automaticamente al professionista, anche in assenza di
allegazione specifica o di espressa richiesta, dovendosi quest'ultima ritenere
implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali"»
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