mercoledì 1 marzo 2017

Approvata la nuova legge sulla responsabilità medica: cosa cambia rispetto alla “Balduzzi”

E' stata approvato ieri , 28 febbraio 2017, in via definitiva dalla Camera dei Deputati il testo unificato delle proposte di legge relative alle Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

Ecco le disposizioni più rilevanti:

L'art. 5 prescrive che gli esercenti le professioni sanitarie debbano attenersi, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida che verranno elaborate da enti questa volta sottoposti al rispetto di alcuni requisiti di - asserita - affidabilità. La regola risponde, evidentemente, alla più volte invocata obiettività dell'addebito, fondato non sul parere personale di un consulente ma sull'esame della condotta dell'esercente attraverso il filtro di regole che la comunità scientifica approvi, salva la specificità del caso concreto. 

Il successivo art. 6 riguarda la responsabilità penale e consiste nell'introduzione di un novello art. 590-quinquies c.p.che dice addio alla distinzione, di balduzziana memoria, tra colpa lieve e colpa grave :  con tale norma si prevede che chi rispetta le buone pratiche e le linee guida non è punibile se ha agito per imperizia (lo resta se lo ha fatto per imprudenza e negligenza e nei casi, rarissimi, di dolo).

Dal punto di vista civile, la responsabilità del medico diventa “extracontrattuale”, cosa che obbliga la persona che ha subito un danno in ospedale a dimostrare la colpa di chi l’ha curata. 
La responsabilità della struttura sanitaria, però, resta “contrattuale”, e quindi in questo caso spetta all’ospedale o alla Asl provare di non avere responsabilità. In questo modo il cittadino può rifarsi prima di tutto sul soggetto economicamente più solido, cioè la struttura pubblica.

Si conferma invece, ma i timori erano quasi certezze, la previsione dell'applicazione degli artt.li 138 e 139 cod. ass., così come l'Istituzione del Fondo, verosimilmente suggerito per fugare ogni dubbio sull'eccezione d'incostituzionalità dell'estensione, anche alla malpractice medica, delle tabelle dell'r.c. auto, così come suggeriva, seppur indirettamente, la nota pronuncia della Corte Costituzionale a giustificazione, anche per la malpractice medica, del regime forfetario in luogo del risarcimento integrale del danno. 
Ne derivano, per i danneggiati, conseguenze deteriori, e per le compagnie di assicurazione invece occasioni di giubilo, essendo riuscite a trasformare i loro lamenti, già sperimentati con profitto nella r.c. auto, pure nella r.c. professionale.

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