Nella motivazione dell'Ordinanza n. 735/2015, il Consiglio di Stato ha affermato che il limite di voti (due terzi) di cui all’art. 28 comma 3 della legge n. 247/2012 sia da considerarsi invalicabile, fermo restando la possibilità di prevedere, entro l’evocato confine (dei due terzi), modi di espressione delle preferenze ulteriori tese a salvaguardare la maggioranza di genere.
È, quindi, evidente che le maggioranze di genere (già tutelate dalla legge) possono essere rafforzate solo nell’ambito della votazione limitata ai due terzi.
"Nell’attesa che decida il TAR Lazio - spiega l'ANAI - gli Ordini forensi possono proseguire nelle elezioni limitando ai due terzi il voto da esprimere dagli iscritti. Sarebbe questa una linea di moderazione e di puntuale accettazione del principio di rispetto delle minoranze".
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 552 del 2015, proposto da:
ANAI Associazione nazionale avvocati italiani, Maurizio De Tilla, Giulio Prosperetti, Isabella Maria Stoppani, Antonio Leonardo Fraioli, Eugenio Prosperetti, Giulio Pascali, Olga Simeoni, Roberto Zazza, Pietro Pozzaglia, Alessandro Graziani, Walter Palombi, Nilia Aversa, Flonja Shuli, Cristina Bellini, Maria Grazia Bosco, Elisabetta Silva, Antonio Finelli, Manlio Marino, Chiara Valcepina, Alessio Straniero, Silvia Belloni, Edilberto Giannini, Bruno Mario Caterina, Claudio Acampora, Roberto Renzella, Nicola Ferraro, Maria Andretta, Danilo Cerulli, Gilda Longino Lombardi, Caterina De Tilla, Andrea Esposito, Brunella Borgo, Nadia Giuseppina Carnevale, Maria Carmen Raffa, Francesco Attanasio, Maria Francesca Straticò, Daniela Di Sanzo, Vincenzo Mari, Elisabetta Verrina, Teresa Farciniti, Giancarlo Bria, Domenico Laghi, Giusy Aiello, Fanny Malomo, Mario Bellusci, Pompeo Niger, Angela Aversa, Rosalba Amato, Carmine Chimenti, rappresentati e difesi dagli avv. Giulio Prosperetti e Isabella Maria Stoppani, con domicilio eletto presso Isabella Maria Stoppani in Roma, via Brenta n. 2/A;
contro
Ministero della giustizia, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Ordine degli Avvocati di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Mazzoncini e Francesca Sbrana, con domicilio eletto presso Francesca Sbrana in Roma, via Vittoria Colonna n. 40;
Ordine degli Avvocati di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Mazzoncini e Francesca Sbrana, con domicilio eletto presso Francesca Sbrana in Roma, via Vittoria Colonna n. 40;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio, sezione prima, n. 151/2015, resa tra le parti e concernente il regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2015 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Prosperetti, Stoppani Sbrana, Lipani, per delega dell’avvocato Mazzoncini, Papa e l’avvocato dello Stato Verdiana Fedeli;
Considerato che, nei limiti della sommaria cognizione cautelare, appaiono condivisibili le censure che evidenziano il contrasto tra la disciplina dettata dalla legge n. 247 del 31 dicembre 2012 e il regolamento impugnato in merito alla tutela delle minoranze che, in un ente pubblico di carattere associativo, ben rifluiscono sui temi dell’imparzialità dell’amministrazione, di cui all’art. 97 comma 2 della Costituzione;
Considerato che, proprio ai fini della tutela dei detti principi, pare praticabile un’interpretazione in cui il limite di voti di cui all’art. 28 comma 3 della citata legge sia da considerarsi insuperabile, ferma restando la possibilità di prevedere, entro l’evocato confine, modi di espressione delle preferenze ulteriori tese a salvaguardare le differenze di genere, come nel sistema già vagliato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 14 gennaio 2010;
Considerato che le esigenze cautelari vantate dalle parti appellanti ben possono essere tutelate, anche in considerazione del diverso sviluppo delle fasi procedimentali nelle diverse sedi e delle già avvenute elezioni, sollecitando la decisione nel merito, a norma dell’art. 55 comma 10 del c.p.a.;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 552/2015) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/02/2015
IL SEGRETARIO
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