Il TAR Napoli ha dettato delle importanti linee guida sull'utilizzo delle diverse tipologie di firma digitale nell'ambito del PAT.
In particolare, con la decisione n. 1799 del 4 aprile 2017, il Tar Napoli ha precisato che gli artt. 6, commi 4 e 5, e 12, comma 6, dell’Allegato A al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Specifiche tecniche del processo amministrativo telematico) prescrivono l’utilizzo della firma digitale secondo lo standard PAdES per quel che riguarda il deposito del ricorso, mentre non impongono espressamente l’utilizzo di tale formato per la notifica alle altre parti che, pertanto, possono essere eseguite anche negli altri formati, purchè ammessi dall’ordinamento (nel caso di specie, la notifica era stata effettuata a mezzo PEC, allegando il ricorso firmato digitalmente secondo lo standard CAdES) (1).
In particolare, con la decisione n. 1799 del 4 aprile 2017, il Tar Napoli ha precisato che gli artt. 6, commi 4 e 5, e 12, comma 6, dell’Allegato A al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Specifiche tecniche del processo amministrativo telematico) prescrivono l’utilizzo della firma digitale secondo lo standard PAdES per quel che riguarda il deposito del ricorso, mentre non impongono espressamente l’utilizzo di tale formato per la notifica alle altre parti che, pertanto, possono essere eseguite anche negli altri formati, purchè ammessi dall’ordinamento (nel caso di specie, la notifica era stata effettuata a mezzo PEC, allegando il ricorso firmato digitalmente secondo lo standard CAdES) (1).
Le norme che regolano il processo vanno intese nell’ottica strumentale di garantire un certo risultato e non assumono, pertanto, un valore in sé né hanno un fine proprio e autonomo; pertanto, la violazione delle Specifiche tecniche del Processo amministrativo telematico, contenute nell’Allegato A al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 e dettate in ragione della peculiare configurazione del sistema informatico della Giustizia amministrativa (cd. S.I.G.A.), non può comportare l’invalidità degli atti di procedura compiuti qualora non vengano in rilievo la violazione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, ma, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio del raggiungimento dello scopo (nel caso di specie, il ricorso è stato notificato con firma digitale apposta secondo lo standard CAdES anziché secondo lo standard PAdES, imposto dalle norme tecniche del processo amministrativo telematico) (2).
Considerato che il cd. regolamento eIDAS (Regolamento UE n. 910/2014) e la decisione esecutiva della Commissione europea 2015/1506 dell'8 settembre 2015 impongono agli stati membri di riconoscere le firme digitali apposte secondo determinati standard, tra i quali figurano sia il CAdES sia il PAdES, non si può sanzionare con l’inesistenza dell’atto l’utilizzo della firma apposta secondo lo standard CAdES sebbene le Specifiche tecniche del Processo amministrativo telematico, contenute nell’Allegato A al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, impongano l’uso dello standard PAdES; trattandosi di un formato ammesso dall’ordinamento come pienamente affidabile in termini di riconducibilità dell’atto al firmatario, l’utilizzo del formato CAdES anziché del PAdES per la firma digitale del ricorso notificato alle altre parti può, al più, determinare un’irregolarità della notifica stessa che è sanata dalla costituzione delle parti ai sensi dell’art. 44, comma 3, c.p.a..
(1) Ad avviso del Tar conferma di tale assunto è nella lettura delle norme citate, espressamente riferite ai moduli di deposito (art. 6 delle Specifiche tecniche, Allegato A al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40: “4. Il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto sono in formato PDF, sottoscritti con firma digitale PAdES. 5. I documenti digitali da allegare ai moduli di cui ai commi 1 e 2, compreso il ricorso, sono inseriti in un unico contenitore. La firma digitale PAdES, di cui al comma 4, si intende estesa a tutti i documenti in essi contenuti”) e agli atti da depositare (art. 12, comma 5: “1. L'atto del processo in forma di documento informatico può essere depositato esclusivamente nei seguenti formati: a) PDF - PDF/A ottenuto da trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti (…) 6. La struttura del documento con firma digitale è PAdES-BES”).
Ha aggiunto il tribunale che parimenti, la norma che regola la notificazione nell’ambito del P.A.T. (art. 14 Specifiche tecniche, Allegato A al d.P.C.M. n. 40 del 2016) richiede il rispetto dei formati di cui all’art. 6, 7, 8, e 12 delle specifiche tecniche (PAdES-BES) solo ai fini del “deposito della documentazione riguardante la notificazione”, mentre non reca analoga prescrizione in ordine alle modalità di effettuazione della notificazione stessa; l’eventuale irregolarità del formato della firma digitale appare, semmai, riferibile al deposito della prova della notificazione effettuata a mezzo PEC (l’atto notificato non è firmato secondo la struttura PAdES-BES), ma non alla notificazione in sé che è stata legittimamente effettuata mediante uno dei formati ammessi dall’ordinamento, secondo quanto sarà meglio specificato nel capo che segue.
(2) Sulla prima parte della massima v. Cass. civ., sez. II, 12 maggio 2016, n. 9772.
Ha chiarito il Tar che l’obbligo del formato PAdES è sancito dalle Specifiche tecniche, Allegato A al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, da qualificarsi quale regolamento “ministeriale” ai sensi dell’art. 17, comma 3, l. 23 agosto 1988, n. 400.
Si tratta, quindi, di una fonte secondaria (o, più precisamente, sub secondaria in quanto subordinata ai regolamenti governativi; v. anche, per la ricostruzione del contesto normativo, Cons. St. sez. cons. atti normativi, 20 gennaio 2016, n. 66) che ha lo scopo di specificare in chiave esecutiva quanto stabilito dalla norma primaria (art. 17, comma 1, lett. a, l. n. 400 del 1988). La norma primaria a cui le menzionate specifiche tecniche danno esecuzione è l’art. 13 delle NTA (all. 2) del c.p.a. che, appunto, sancisce: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali».
www.giustizia-amministrativa.it/
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