Di tale questione si è occupato il TAR Sicilia Palermo a seguito di un ricorso avanzato dai consiglieri comunali di opposizione di un comune della Valle del Belìce, ove si era proceduto a proclamare eletti, quali membri della Commissione "178", soggetti che avevano conseguito il maggior numero di voti in assoluto: nella specie, tre membri indicati dalla maggioranza e uno indicato dalla minoranza.
Il TAR ha chiarito che "La legge stabilisce con chiarezza che la Commissione de qua si compone, fra gli altri, di quattro membri di nomina consiliare, di cui due eletti dalla minoranza: quale che sia il sistema di voto utilizzato, debbono comunque essere proclamati eletti, a prescindere dai risultati assoluti della votazione, i due soggetti indicati dalle opposizioni che abbiano ricevuto il maggior numero di voti".
Le Commissioni previste dalla legge 178/76 deliberano in ordine:
all'assegnazione delle aree necessarie per la ricostruzione degli alloggi;
all'esame delle domande di contributo ritualmente presentate e all'approvazione dei relativi progetti delle opere da eseguire per la costruzione;
alla determinazione del contributo da concedersi al proprietario avente titolo.
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