giovedì 28 luglio 2022

Balneari, Tar: “Illegittima riduzione periodo posa ombrelloni e lettini”

Il tribunale amministrativo siciliano ha dato torto alla Regione che aveva diminuito i giorni di permesso a un lido Accolto il ricorso proposto da un titolare di uno stabilimento balneare difeso dall'avvocato Santo Botta

Il Tar Sicilia ha emesso una sentenza sull’autorizzazione per la collocazione di lettini e ombrelloni in uno stabilimento balneare, affermando l’illegittimità della riduzione unilaterale del periodo di efficacia. Il contenzioso ha avuto origine dopo che il titolare di uno stabilimento balneare sito nel territorio del Comune di Trabia, in provincia di Palermo, nel marzo scorso aveva presentato un’istanza al Dipartimento ambiente della Regione Siciliana volta all’ottenimento di una cosiddetta “autorizzazione breve” per la collocazione di lettini prendisole e ombrelloni per la diretta fruizione del mare per la durata di 90 giorni (dal 1° giugno al 29 agosto). Tale richiesta è stata negata dall’amministrazione regionale con provvedimento del 4 maggio 2022.

Al provvedimento di rigetto, il titolare dello stabilimento ha risposto con un atto di invito all’autotutela amministrativa con l’assistenza dell’avvocato Santo Botta, e l’amministrazione regionale, preso atto della suddetta istanza di annullamento in autotutela, ha riesaminato la propria determinazione negativa.


Così riavviato il procedimento, la chiesta autorizzazione è stata rilasciata solo in data 21 giugno 2022 con scadenza alla data indicata nella richiesta originaria (29 agosto 2022), ma per una durata complessiva inferiore ai 90 giorni richiesti e consentiti dalla specifica tipologia di autorizzazione.


Richiesto vanamente un intervento correttivo in autotutela, il titolare dello stabilimento balneare, con il patrocinio dell’avvocato Santo Botta, ha proposto ricorso innanzi al Tar Sicilia (sezione di Palermo) per chiedere il parziale annullamento dell’autorizzazione breve rilasciata per soli 70 giorni (ovvero dal 21 giugno al 29 agosto 2022) dal Dipartimento regionale all’ambiente, che si è costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello stato di Palermo, insistendo per il rigetto del ricorso.


Il tribunale amministrativo siciliano, Presidente e relatore Salvatore Veneziano, ha accolto le tesi difensive dell’avvocato Santo Botta, affermando che risulta «incongrua la determinazione unilaterale di ridurre il periodo di efficacia dell’autorizzazione rispetto a quello richiesta limitando il beneficio – chiesto dal privato, ed effettivamente concesso – senza una apparente giustificazione o motivazione, e ciò a fronte di una previsione ufficiale di durata della stagione balneare sino al 31 ottobre 2022 (D.A. sanità n. 225 del 24.03.2022)».


Inoltre il Tar ha chiarito che non può «essere considerata ostativa l’originaria indicazione del periodo di decorrenza dei 90 giorni di autorizzazione, atteso che l’effettivo oggetto della richiesta era una autorizzazione “breve” della durata di 90 giorni e che non sembrano emergere profili ostativi al ridotto slittamento del periodo di fruizione, sempre nell’ambito della stagione balneare 2022. L’autorizzazione impugnata deve quindi essere annullata nella parte di interesse ed in conformità alle precisazioni in precedenza operate».


Per effetto di tale pronuncia, il titolare dello stabilimento balneare potrà offrire il servizio di noleggio di lettini e ombrelloni sino al 19 settembre 2022.

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