lunedì 28 ottobre 2013

Traente dà ordine alla banca di non pagare? Sì al protesto

Il traente che, dopo avere emesso il titolo, ordini alla banca di non pagare, si assume il rischio del protesto e, in caso di revoca della provvista o estinzione anticipata del conto della sanzione amministrativa ex art. 2, L. n. 386/1990, non non potendo tale condotta essere giustificata neanche dall’intento di prevenire il rischio dell’inadempimento altrui.

È questo il principio di diritto espresso nella sentenza in commento, conforme ad altre precedenti pronunce della Suprema Corte in materia.

Osserva, infatti, la Suprema Corte che l’ordine di non pagare la somma recata dall’assegno bancario ha effetto, ex art. 35 r.d. 1736/1933, solo dopo che sia spirato il termine di presentazione.
La norma in questione ha “la doppia funzione di garantire la conservazione della provvista, a tutela dell’affidamento del prenditore, quanto meno fino alla scadenza del termine di presentazione, e di consentire al traente, scaduto tale termine, di riacquistare la libertà di disporre della provvista, potendo l’assegno essere pagato anche successivamente alla scadenza di esso”.

Ciò posto, la responsabilità della banca trattaria sussiste:
a) nei confronti del prenditore, nell’ipotesi di rifiuto di pagamento prima della scadenza del termine di presentazione;
b) nei confronti del traente, nel disporre il pagamento anche dopo lo spirare del termine, in presenza di un ordine di revoca del traente.
Nella fattispecie in esame, però, la banca aveva ricevuto un ordine scritto dal traente di non provvedere al pagamento anche prima della scadenza del termine di presentazione, con espresso esonero di responsabilità, e vi aveva ottemperato in considerazione degli obblighi di mandataria assunti dei confronti del cliente.
Così facendo, però, evidenzia la Suprema Corte, si è esposta eventualmente ad un’azione di responsabilità da parte del prenditore, ma non del traente, che ha formulato espressamente e per iscritto l’ordine di non pagare.

In effetti, il traente potrebbe avere il sopravvenuto interesse contrario d’impedire l’adempimento dell’obbligo di pagare assunto mediante il riempimento e la consegna del titolo.
Pertanto, conclude la Cassazione, il cliente è l’unico a rispondere degli ordini da lui stesso impartiti alla banca, non potendosi dolere del protesto eziologicamente determinato dagli ordini medesimi.

Cassazione civile , sez. I, sentenza 10.10.2013 n° 23077
(Altalex, 28 ottobre 2013. Nota di Giuseppina Mattiello)

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