Prescrizione accorciata da 2 anni a 90 giorni; le compagnie avranno 90 giorni per offrire il risarcimento dalla data della richiesta del danneggiato.
Martedì il consiglio dei ministri approverà il nuovo DDL sullo sviluppo collegato alla legge di stabilità. Tra le novità della bozza figura un corposo pacchetto sull’Rc auto.
Con il nuovo pacchetto anti-frode in materia di rc auto che il Governo sta per approvare, ci sono rilevanti novità per quanto riguarda le richieste di risarcimento alle compagnie di assicurazione a seguito di incidente stradale.
Tra le norme che meno piaceranno ai consumatori, c’è la previsione di un allungamento dei tempi entro i quali le compagnie possono comunicare al danneggiato offerta o diniego per il risarcimento: in particolare, in caso di sinistri con danni a cosa, il termine passa da 60 a 90 giorni e da 30 a 45 in caso di constatazione amichevole.
Le compagnie, inoltre, avranno la facoltà di prevedere all’atto della stipula del contratto di assicurazione con il cliente, e in cambio comunque di una significativa riduzione del premio, che il diritto al risarcimento danni non sia cedibile a terzi.
Ricordiamo infatti, che l’attuale giurisprudenza consente la cessione del credito derivante dal risarcimento (leggi l’articolo: “Incidenti e risarcimento: quando l’officina meccanica cura la pratica (cessione del credito)”.
Si modifica, addirittura, il termine di decadenza per la richiesta di risarcimento del danno all’assicurazione che passa, addirittura, da due anni a 90 giorni.
La nuova norma modificherà quindi il codice civile [1] prevedendo che “il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro 90 giorni dal fatto, salvo i casi di forza maggiore derivanti da lesioni alla persona”.
Si prevede la possibilità per le assicurazioni di consentire al danneggiato la riparazione del mezzo incidentato in un centro convenzionato con la compagnia, pagato direttamente da questa. Le compagnie potranno offrire tale opzione al cliente in alternativa al risarcimento per equivalente (il denaro), fornendo garanzia di almeno due anni.
Chi accetterà l’offerta avrà uno sconto minimo sul premio – 5% (in alcune zone, da definire con successivo decreto, potrà arrivare all’8%). Il danneggiato in realtà può rifiutare questa modalità, ma in tal caso il risarcimento non potrà comunque superare il costo che la compagnia avrebbe sostenuto tramite impresa convenzionata, e verrà versato direttamente alla carrozzeria indicata, su presentazione di fattura.
Si tenta, in ultimo, di rimettere in pista le riduzioni sul premio per chi accetta di sottoporre il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto, o acconsente all’installazione della cosiddetta “scatola nera” per registrare i dati dell’auto.
(laleggepertutti.it)
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