giovedì 22 maggio 2014

Centrale a Biomasse, niente risarcimento per la società che aveva proposto il progetto



"I valori delle emissioni di azoto potrebbero risultare di nocumento per la produzione agrumicola locale e i fumi emessi potrebbero risultare nocivi sia per le colture locali che per i residenti"

Il CGA ha respinto la richiesta risarcitoria di cinquanta milioni di euro avanzata dalla società Carmelo Palermo olii srl. La vicenda trae origine nel 2009 quando la società presentava all'Assessorato regionale dell'Energia una richiesta di autorizzazione alla costruzione e gestione di un impianto alimentato ad olii vegetali da ubicare a Ribera, in contrada Castellana.

Nel 2010 l'Assessorato adottava una determinazione conclusiva del procedimento e provvedeva al rilascio della cd. "autorizzazione unica" alla realizzazione e gestione dell'impianto. Ma nel 2011 il Comune di Ribera compulsava l'Assessorato ad un procedimento di riesame, sulla base di una "valutazione tecnica ambientale" redatta dall'Università di Palermo, nella quale veniva evidenziata uan"probabile incompatibilità dell'impianto con lo sviluppo del territorio".

Segnatamente veniva evidenziato nella detta valutazione che "i valori delle emissioni di azoto potrebbero risultare di nocumento per la produzione agrumicola locale" e che "i fumi emessi potrebbero risultare nocivi sia per le colture locali che per i residenti".

Nel 2012 l'Assessorato revocava l'autorizzazione unica per la realizzazione e gestione dell'impianto. La società Carmelo Palermo olii srl proponeva un ricorso davanti al Tar Sicilia per l'annullamento, previa sospensione ,del provvedimento di revoca, chiedendo altresì un risarcimento del danno da quantificarsi in euro 60 milioni.

Si costituiva in giudizio il Comune di Ribera, in persona del sindaco Carmelo Pace, per chiedere il rigetto del ricorso. Il Tar Sicilia, Palermo, Sezione seconda, condividendo le tesi difensive del Comune, rigettava il ricorso, ma riconosceva alla società ricorrente un indennizzo per le spese affrontate .

Nella parte motiva della sentenza il Tar sottolineava che dalla relazione tecnica elaborata dall'Università di Palermo si ricavava che "l'esposizione degli alberi di arance ad una concentrazione minima di biossido di azoto addirittura ben quaranta volte inferiore alle emissioni stimate per l'impianto provoca una significativa defoliazione ed un calo di produzione dei frutti".

Avverso la sentenza resa dal Tar proponeva appello davanti al CGA la società Carmelo Palermo olii , reiterando la richiesta risarcitoria in misura pari ad oltre 50 milioni di euro.

Il Comune di Ribera, in persona del sindaco Carmelo Pace, proponeva, altresì, appello incidentale,  per chiedere la riforma della sentenza nella parte in cui era stato riconosciuto alla società ricorrente un indennizzo.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Presidente e Relatore Antonino Anastasi, condividendo integralmente le tesi difensive del Comune, ha respinto l'appello proposto dalla società Carmelo Palermo olii ed ha accolto l'appello incidentale proposto dal Comune di Ribera.

Pertanto, per effetto della sentenza resa dal CGA l'impianto a biomasse da ubicare a Ribera, in contrada Castellana non verrà realizzato ed il Comune di Ribera non dovrà corrispondere alcun indennizzo alla società Carmelo Palermo olii.

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