Con bando ritualmente pubblicato l’assessorato regionale del Turismo indiceva una selezione per l’erogazione di contributi finalizzati allo sviluppo delle filiere dell’offerta sportiva.
Il Comune di Casteltermini chiedeva di essere ammesso al detto finanziamento per la realizzazione di opere relative alla ristrutturazione ed alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi di contrada Catuso per un ammontare di quasi 500.000 euro; ma l’assessorato comunicava l’avvio del procedimento di esclusione del progetto ritenendo mancante il prescritto parere del Coni.
Il Comune di Casteltermini chiariva che l’unica copia degli elaborati progettuali vistati dal Coni era già agli atti del servizio 8 dell’assessorato in quanto prodotta in allegato ad una precedente richiesta di contributi; nondimeno il Comune si premurava di richiedere la predetta copia all’assessorato e di depositarla nuovamente ad integrazione della documentazione prodotta.
Nonostante ciò l’assessorato procedeva egualmente all’esclusione del progetto dalla graduatoria dei progetti ammessi alla fase valutativa; da ciò la determinazione del Comune di Casteltermini, in persona del sindaco avvocato Alfonso Sapia, di proporre un ricorso al Tar, con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino, contro l’assessorato regionale del Turismo.
In particolare l’avvocato Rubino ha lamentato la violazione delle norme sul procedimento amministrativo, laddove impongono alle amministrazioni procedenti di acquisire d’ufficio i documenti necessari all’istruttoria già in loro possesso, in coerenza con le esigenze di semplificazione amministrativa ed in ossequio al divieto di aggravamento del procedimento, citando precedenti giurisprudenziali favorevoli resi dal Consiglio di Stato.
Si è costituito in giudizio l’assessorato regionale del turismo, in persona dell’assessore Michela Stancheris, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta di sospensiva.
Già in sede cautelare il Tar Sicilia, ritenendo sussistente il dedotto danno grave ed irreparabile, ha accolto la richiesta di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, condannando l’assessorato anche al pagamento delle spese giudiziali; da ultimo, nel merito, il Tar, ritenendo fondata la censura formulata dall’avvocato Rubino circa l’esenzione dall’obbligo di esibire la documentazione già detenuta presso l’amministrazione procedente, ha accolto il ricorso ed ha annullato il provvedimento di esclusione.
Pertanto, per effetto delle pronunzie rese dal Tar, il progetto del Comune di Casteltermini verrà riammesso nella graduatoria dei progetti ammessi alla fase valutativa mentre la Regione Siciliana pagherà le spese giudiziali relative alla fase cautelare.
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