Il dr. M.N. di 30 anni ha partecipato alle prove scritte relative all’esame di idoneità per l’esercizio della professione di avvocato sessione 2013 riportando un voto complessivo insufficiente per l’ammissione alla prova orale.
Esercitato il diritto di accesso agli atti ai sensi della legge sulla cd. “trasparenza amministrativa” il giovane praticante avvocato riscontrava numerose anomalie nell’operato della commissione esaminatrice; tra l’altro la detta commissione risultava avere corretto ben 45 elaborati in appena 235 minuti, con una media di poco più di cinque minuti per elaborato, tempo questo certamente insufficiente a garantire un’adeguata valutazione dell’elaborato.
Il praticante si determinava allora a proporre un ricorso davanti al Tar Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, per l’annullamento, previa sospensione, dei giudizi assegnati dalla commissione esaminatrice agli elaborati, nonchè per l’ammissione con riserva alla prova orale.
Tra l’altro gli avvocati Rubino e Impiduglia hanno prodotto agli atti del giudizio dei pareri pro veritate, redatti da esperti giuristi, sulla bontà degli elaborati del ricorrente da valere quali principi di prova meritevoli di apprezzamento da parte del giudice. Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della domanda cautelare.
Il Tar Sicilia, Palermo, Sez. 3, presidente f.f. il Dr. Giovanni Tulumello, relatore il Dr. Giuseppe La Greca, ritenendo il ricorso patrocinato dagli avvocati Rubino e Impiduglia sorretto da profili di fondatezza sia con riferimento all’esiguo tempo di correzione degli elaborati, sia con riferimento al sindacato sulle valutazioni tecniche della commissione esaminatrice, ha accolto la domanda cautelare avanzata dai difensori disponendo l’ammissione con riserva del ricorrente alla prova orale, e condannando il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali relative alla fase cautelare, liquidate in euro mille, oltre accessori come per legge.
Pertanto il giovane praticante avvocato dovrà sostenere la prova orale in esecuzione del provvedimento cautelare reso dal Tar nel prossimo mese di novembre e se la supererà avrà titolo all’iscrizione all’albo professionale mentre il Ministero della Giustizia, in osservanza della regola della soccombenza, dovrà pagare le spese processuali.
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