Il Tar, infatti, con un gruppo di ordinanze, ha accolto la richiesta di alcuni enti di Formazione di rinviare la seduta con la quale si sarebbe dovuto decidere su alcuni ricorsi nei confronti della graduatoria stessa.
Ma un’altra pronuncia è attesa per fine mese. Il Cga dovrà infatti esprimersi su un altro gruppo di ricorsi con i quali gli enti hanno chiesto di fermare tutto perché, essendo mutati i parametri di valutazione di alcuni requisiti che hanno portato al punteggio definitivo, sarebbe necessario riaprire i termini per la presentazione dei progetti.
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N. 01791/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 713 del 2017, proposto da:
Istituto di Ricerca Gestione e Management I.R.Ge.M., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Santo Botta, Teodoro Caldarone, con domicilio eletto presso lo studio Teodoro Caldarone in Palermo, via Giusti 21;
contro
Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, Regione Sicilia - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, Regione Sicilia - Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale - Commissione di Istruttoria e Valutazione, non costituiti in giudizio;
Regione Sicilia - Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria, con uffici siti in Palermo, via Alcide De Gasperi. 81;
Regione Sicilia - Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria, con uffici siti in Palermo, via Alcide De Gasperi. 81;
nei confronti di
I.Svi.Re Societa' Cooperativa - Palermo, Aram - Messina, Strec Società Consortile A.R.L. non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Centro Studi Aurora, Istituto Ires, I.R.I.P.A. Sicilia, Anapia-Palermo, En.A.I.P. - Ente Acli Istruzione Professionale, Ted Formazione Professionale, Ce.S.A.M., I.D.E.A., Form Azione Europea, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Comande', Enzo Puccio, Tiziana Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Comande in Palermo, via Caltanissetta N.2/D;
Centro Studi Aurora, Istituto Ires, I.R.I.P.A. Sicilia, Anapia-Palermo, En.A.I.P. - Ente Acli Istruzione Professionale, Ted Formazione Professionale, Ce.S.A.M., I.D.E.A., Form Azione Europea, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Comande', Enzo Puccio, Tiziana Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Comande in Palermo, via Caltanissetta N.2/D;
per l'annullamento
- dell’Avviso 8/2016 per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia nelle parti di seguito precisate;
- del D.D.G. 169/17 del 23.01.2017 pubblicato sul sito della Regione Siciliana il 24.01.2017 e nella GURS del 27.01.2017, avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria definitiva dei progetti formativi ammessi al finanziamento a valere sul predetto avviso 8;
- dei verbali relativi all’attività di valutazione definitiva dei progetti;
- dei provvedimenti a firma del Dirigente Generale del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale prott. n. 42723 del 27.07.2016, n. 43849 del 02.08.2016 e n. 48711 del 08.09.2016, aventi ad oggetto la nomina dei membri della Commissione di valutazione delle proposte progettuali;
- della nota prot. n. 4223 del 20.01.2017 con la quale il Presidente della Commissione ha comunicato, al Servizio 1° “Programmazione”, la chiusura dei lavori, nonché dell’annessa documentazione relativa agli esiti dell’istruttoria e delle rivalutazioni delle proposte progettuali svolte a seguito delle osservazioni presentate dai soggetti proponenti ( documenti questi richiamati per relationem nel decreto di approvazione della graduatoria richiesti con rituale istanza di accesso soltanto parzialmente non riscontrata) ;
- della Circolare n. 7 dell’8.02.2017 recante “ Modifiche ed integrazioni alle linee guida di cui alla circolare n.37 del 14.12.2016 relativa a disposizioni di accreditamento 2015”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2017 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con ordinanza n.491/2017:
- è stata accolta l’istanza cautelare avanzata con il ricorso introduttivo limitatamente ai criteri A1 e A2 (riferiti al numero di corsi realizzati rispetto a quelli finanziati e al tasso di formazione degli allievi rispetto a quelli iscritti) ed è stato dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione regionale di riconsiderare le modalità di attribuzione dei relativi punteggi alla stregua di un più ragionevole criterio valutativo (esclusa ogni riapertura dei termini a suo tempo fissati dall’avviso impugnato);
- non sono state esaminate le censure relative ai singoli punteggi, in quanto dedotte in via subordinata;
- la trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata all’odierna camera di consiglio del 4 luglio 2017, onerando la ricorrente di specificare, alla luce delle iniziative adottate dall’Amministrazione, l’eventuale persistenza o meno dell’interesse e quindi delle esigenze cautelari;
Rilevato che, in vista della camera di consiglio, l’Avvocatura dello Stato ha depositato copia del D.D.G. n. 3003 del 17 maggio 2017 con cui il Dirigente generale del Servizio I dell’Assessorato resistente, in ottemperanza a una serie di analoghe ordinanze cautelari, ha:
- determinato un nuovo modello di calcolo per l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri A 1 e A 2 al fine di “considerare le pregresse esperienza degli enti proponenti”, stabilendo, in particolare, che il criterio selettivo di tipo qualitativo andava integrato con uno di tipo quantitativo e il valore di 12 punti doveva essere attribuito in ragione di 2/3 (8 punti) al parametro qualitativo e 1/3 a quello quantitativo;
- attribuito i punteggi sulla base dei nuovi criteri A 1 e A 2 e, conseguentemente, approvato una nuova graduatoria e un nuovo elenco delle proposte insufficienti;
- incrementato le dotazioni finanziarie, che sono passate da € 136.000.000,00 a € 136.452.741,00;
Considerato che:
- parte ricorrente ha chiesto (28/06/2017) un rinvio della trattazione della causa al fine di consentire la proposizione di motivi aggiunti avverso il D.D.G. n. 3003/2017 e il D.D.G. del 20/06/2017 di rettifica;
- l’Avvocatura dello Stato si è opposta a tale richiesta e ha chiesto la declaratoria della sopravvenuta carenza d’interesse alla trattazione del ricorso introduttivo;
Ritenuto che la richiesta di rinvio vada accolta per le seguenti ragioni:
- il differimento della trattazione non preclude al Collegio di dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo in un momento successivo e, in particolare, nella sede più consona di trattazione del merito; la fase cautelare è, infatti, per definizione finalizzata a garantire una tutela immediata, basata su una cognizione sommaria, per evitare che l’attesa della definizione della causa rechi un pregiudizio grave e irreparabile al ricorrente;
- in un’ottica di bilanciamento degli interessi, appare:
-- recessivo quello dell’Amministrazione a ottenere una immediata pronuncia in rito, che non sembra possa arrecarle un vantaggio qualificato diverso da quello della definizione anticipata di parte della controversia; il provvedimento di approvazione della prima graduatoria è, infatti, stato superato dai successivi provvedimenti, i quali, ad oggi, non son stati sospesi ed sono quindi pienamente efficaci; rientra, pertanto, nel potere/dovere dell’Amministrazione attiva di: 1) valutare se impugnare in appello le ordinanze in esecuzione delle quali la P.A. ha agito; 2) stabilire se/come/quando portare ad esecuzione la nuova graduatoria; tale potere - allo stato degli atti - è assolutamente indipendente da qualunque pronuncia di questo TAR che, allo stato, si è pronunciato unicamente sulla prima graduatoria (che al momento è sospesa) e non ha ancora esaminato la seconda, come poi rettificata;
-- prevalente quello della ricorrente ad esercitare il diritto costituzionalmente garantito alla difesa del proprio interesse all’inserimento in posizione utile nella graduatoria, considerato anche che: 1) la nuova graduatoria è stata adottata in esecuzione di pronunciamenti cautelari con conseguente efficacia provvisoria; 2) alcune ordinanze di questo TAR, in esecuzione delle quali è stata approvata la nuova graduatoria, sono state impugnate innanzi al CGA, che dovrebbe esaminare i relativi appelli cautelari alla camera di consiglio del 5 luglio 2017; 3) questa Sezione non ha ancora esaminato le censure aventi ad oggetto l’attribuzione dei punteggi ai singoli progetti, in quanto dedotte in via subordinata rispetto a quelle riferite alla procedura in generale e ai criteri di valutazione;
Ritenuto, pertanto, di differire la trattazione della causa alla camera di consiglio del 14 settembre 2017, ore di rito;
Ritenuto, inoltre, che, in relazione all’elevato numero dei controinteressati:
- ove occorra, la parte ricorrente viene fin d’ora autorizzata e procedere all’integrazione del contraddittorio anche mediante notifica per pubblici proclami del ricorso per motivi aggiunti,
- ai sensi dell’art. 52, comma 2, cod. proc. amm., che richiama l’art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, “compresi quelli per via telematica o fax”), detta notifica potrà avvenire mediante pubblicazione sul sito web ufficiale dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale nel termine di 10 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest’ultima e di un sunto del ricorso per motivi aggiunti; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile;
- la prova dell’avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, debba essere depositata dalla parte ricorrente nel successivo termine di giorni 5;
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), rinvia la trattazione alla camera di consiglio del 14 settembre 2017.
Spese al definitivo.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente FF
Roberto Valenti, Consigliere, Estensore
Sebastiano Zafarana, Primo Referendario
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Roberto Valenti | Aurora Lento | |
IL SEGRETARIO
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