Il Tar ha ritenuto preminente la necessità, in sede di pianificazione paesaggistica, che la Regione garantisca le più ampie forme di concertazione istituzionale e di partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi.
Infatti, si legge nella sentenza resa dal Collegio catanese, "la normativa prevede in sede di pianificazione paesaggistica l’onere delle regioni di garantire le più ampie forme di concertazione istituzionale e di partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi (individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e di danno ambientale), nonché ampie forme di pubblicità.
Le garanzie di partecipazione e di contraddittorio, come previste dalla normativa in vigore," ha chiarito il TAR Catania, sono state "disattese nella formazione dei provvedimenti impugnati, che per questa ragione debbono essere annullati.
La Regione, pertanto, dovrà ripercorrere l’iter istruttorio assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e la valutazione, esaurientemente motivata, delle osservazioni da essi proposte."
201701953
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