mercoledì 2 agosto 2017

Formazione, l'Avviso 8 stoppato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

La giustizia amministrativa contesta altri due criteri dell'Avviso 8, il bando da 136 milioni per finanziare i corsi di formazione.
Dopo aver criticato i criteri che attribuivano punteggi agli enti con più corsi e allievi formati alle spalle, adesso nel mirino sono finiti gli articoli che premiavano gli enti col maggior numero di dipendenti storici.

In conseguenza delle pronunce rese dal Consiglio di Giustizia Amministrativa, la Regione dovrà rivedere i punteggi relativi ai criteri B4 e B5.
Ci sono infatti enti di formazione che hanno ricevuto un punteggio aggiuntivo per accedere ai finanziamenti della Regione, solo perchè hanno dichiarato di voler assumere personale storico pur non avendolo.
Ma è illogico premiare un ente per qualcosa che non si ha” dicono adesso in sostanza i giudici del Cga, che in appello hanno accolto in parte il ricorso di un gruppo di enti di formazione esclusi dalla ripartizione dei 136 milioni stanziati dalla Regione.

Ad essere contestati questa volta sono stati due criteri dell'Avviso 8 per avviare i corsi tradizionali, noti come B4 e B5, che davano punteggio aggiuntivo a chi aveva in pianta organica dipendenti con più di dieci anni di anzianità.

I nuovi enti, per accaparrarsi punti in più, si sono impegnati ad assumere il personale storico pur non avendolo. E questo avrebbe penalizzato alcuni enti storici che invece quel personale lo avevano già.

tratto da gds.it

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Pubblicato il 02/08/2017
N. 00553/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00463/2017 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 463 del 2017, proposto da: Istituto di Ricerca Gestione e Management I.R.Ge.M., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Teodoro Caldarone, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Giusti 21;

contro
Regione Sicilia Assessorato Istruzione e Formazione Professionale - Dipartimento Istruzione non costituito in giudizio;
Regione Siciliana Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale, Commissione di Istruttoria e Valutazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Palermo, via Alcide De Gasperi. 81; 
nei confronti di
Società Cooperativa Isvire, Enaip Enna, Strec Società Consortile A Responsabilità Limitata, Centro Studi Aurora, Istituto Ires, I.R.I.P.A Sicilia, Anapia - Palermo, En.Aip - Palermo, Ted Formazione Professionale, C.E.S.A.M., I.D.E.A., Form Azione Europea, Aram Messina non costituiti in giudizio; 

Per la riforma dell'ordinanza cautelare del T.A.R. SICILIA - PALERMO: SEZIONE I n. 00491/2017, resa tra le parti;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale e di Commissione di Istruttoria e Valutazione;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento parziale della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2017 il Cons. Giuseppe Verde e uditi per le parti gli avvocati Lucia Alfieri su delega di Teodoro Caldarone e l'avv. dello Stato Caserta;

Preliminarmente, sia pure alla luce del sommario esame proprio della fase cautelare, non appare fondata l’eccezione prospettata dagli appellati circa la presunta tardività del ricorso di primo grado attesa la natura della procedura in questione che determina l’interesse all’impugnazione con l’approvazione della graduatoria;
In riferimento ai motivi dedotti nel ricorso in appello (e nella successiva memoria) relativamente ai criteri di valutazione B4 e B5, appaiono almeno prima facie assistite dal necessario fumus boni juris le prospettazioni circa la loro illegittimità.
Infatti, l’art. 125, comma 3 del Regolamento UE 1303/2013 richiede un accertamento della capacità amministrativa del beneficiario “prima dell’approvazione dell’operazione” che può anche essere dimostrato attraverso una dichiarazione che però deve avere ad oggetto un requisito posseduto. Al contrario è illogica l’attribuzione di un punteggio per qualcosa che non si possiede ancora, perché così facendo si viola la par condicio fra gli aspiranti e si incide sulla libera concorrenza legittimando a priori soggetti allo stato non in possesso dei requisiti dinanzi a soggetti, sempre allo stato, in regola con le richieste dell’avviso. Al proposito, a nulla rileva che i partecipanti all’avviso 8/2016 siano accreditati ai sensi del regolamento regionale n. 25 del 2015, poiché il suddetto accreditamento avviene su parametri del tutto diversi da quelli di cui ai criteri B4 e B5 dell’avviso 8/2016.

P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
Accoglie l'appello principale nei termini di cui in motivazione limitatamente alla paventata illegittimità dei criteri B4 e B5 (Ricorso numero: 449/2017) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie parzialmente l'istanza cautelare proposta in primo grado.
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: le compensa.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Zucchelli, Presidente
Nicola Gaviano, Consigliere
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Giuseppe Barone, Consigliere
Giuseppe Verde, Consigliere, Estensore




L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
Giuseppe VerdeClaudio Zucchelli
IL SEGRETARIO



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