martedì 12 dicembre 2017

La Consulta ammette i docenti già assunti a partecipare ai concorsi indetti in attuazione della riforma della c.d. buona scuola

E’ incostituzionale l’art. 1, comma 110, ultimo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), nella parte in cui prevede che ai «concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali»


Con la sentenza 6 dicembre 2017, n. 251 la Corte Costituzionale accoglie la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar per il Lazio con ordinanza 12 aprile 2016 n. 4343, facendo venir meno il divieto, per i docenti già titolari di contratto a tempo indeterminato, di partecipare ai concorsi pubblici banditi per porre fine al c.d. precariato nella scuola.

In particolare, la rimessione prendeva le mosse dalla controversia proposta da alcuni insegnanti, già assunti, che impugnavano il decreto di indizione del “Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado”, nella parte in cui ha fatto diretta applicazione dell’articolo 1, comma 110, ultima parte, della l. n.107/2015.

Tale norma dispone testualmente che “Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali”.

La rimessione veniva motivata sotto una pluralità di profili. In primo luogo, in relazione all’articolo 3 della Costituzione, anche in combinato disposto con il successivo articolo 97, nella parte in cui esprime i principi del buon andamento dell’amministrazione pubblica, rilevano i principi di pari opportunità e di non discriminazione, i quali sono sottesi al principio di uguaglianza; la procedura concorsuale non può essere utilizzata per svolgere una funzione di “sistemazione” dei cd. precari storici della scuola, proprio in quanto si tratta di un concorso pubblico (per titoli ed esami) che ha come “causa tipica” la selezione dei candidati più meritevoli.

In secondo luogo, in relazione all’articolo 4, comma 2, della Costituzione, anche in combinato disposto con l’articolo 2 della Costituzione, in ordine al diritto alla scelta dell’attività lavorativa che si intenda svolgere sulla base delle proprie possibilità e del modo in cui si intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell’interesse allo sviluppo della propria personalità, senza discriminazioni che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività.

Infine, in relazione all’articolo 51, comma 1, della Costituzione, in quanto la norma censurata preclude immotivatamente e illegittimamente ai ricorrenti, esclusivamente in quanto docenti di ruolo a tempo indeterminato della scuola statale, la possibilità di concorrere in posizione di parità con i docenti cd. precari della scuola ai fini dell’immissione in ruolo in un diverso ordine di scuola o in una diversa classe di concorso.

   Con la sentenza 251/2017 la Consulta ha ritenuto fondata la questione in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost..
La Corte ritiene che la ratio dell’esclusione in esame non possa essere ravvisata nella finalità di assorbimento del precariato; in proposito, evidenzia altresì come l’accesso ai concorsi dei docenti con contratto a tempo indeterminato darebbe luogo, nel caso di esito favorevole, all’assunzione degli stessi nella “nuova” posizione, con conseguente scopertura della posizione precedentemente ricoperta, che potrebbe, quindi, essere successivamente assegnata ad altri.

In definitiva, nel restringere irragionevolmente la platea dei partecipanti al pubblico concorso, la disposizione in esame confligge non solo con l’art. 3 Cost., ma anche con i principi enunciati dagli artt. 51 e 97 Cost.. Posto che il merito costituisce, invero, il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente, la preclusione stabilita dal comma 110 contraddice tale finalità, impedendo sia di realizzare la più ampia partecipazione possibile, sia di assicurare condizioni di effettiva parità nell’accesso.

La Corte, infine, ha esteso la declaratoria di incostituzionalità, in via consequenziale, all’art. 17, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 59 del 2017 che, nel disciplinare la fase transitoria del reclutamento del personale docente, ha previsto che, entro il febbraio 2018, sia bandita, con le medesime modalità ritenute illegittime, una procedura concorsuale in ciascuna Regione, per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto.

(tratto da giustizia-amministrativa.it)

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