venerdì 28 marzo 2014

Ottenere il risarcimento per il ritardo del volo aereo

Per quanto in generale la puntualità dei voli aerei stia migliorando, capita ancora oggi in certi casi di trovarsi nella spiacevole condizione di avere partenza posticipate anche di diverse ore e senza informazioni specifiche su quando effettivamente si riuscirà a partire.

Ecco la guida skyscanner per sapere cosa fare nel caso di ritardi aerei.

Nel caso il ritardo sia di meno di due ore e non abbiate urgenza d’arrivare, la cosa migliore da fare è di aspettare tranquillamente ed evitare escandescenze che possano rovinare il resto del viaggio.
Se invece l'aereo è in prolungato ritardo e non si riescono ad avere informazioni esaurienti sulle motivazioni dal personale dell’aeroporto e da quello della compagnia aerea, allora in questo caso bisognerà fare riferimento alla Carta dei Diritti del Passeggero stabilisce che i passeggeri hanno diritto innanzitutto a ricevere assistenza e nello specifico a:
  • pasti e bevande in funziona della durata dell'attesa; 
  • sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti; 
  • trasferimento dall'aeroporto all’albergo e viceversa;
  • due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail;
  • rimborso del biglietto e volo di ritorno al luogo iniziale di partenza se il ritardo supera le cinque ore e il passeggero decide di non continuare il viaggio.

Mobilità ridotta e bambini non accompagnati

Le persone a mobilità ridotta e i loro eventuali accompagnatori nonché i bambini non accompagnati hanno diritto alla precedenza nel ricevere l’assistenza. Questo genere d’assistenza viene riconosciuto in caso di ritardi di:
  • due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km;
  • di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km;
  • di quattro o più ore per le tratte più lunghe di 3.500 km al di fuori dell'Unione europea

Risarcimenti

La compagnia aerea è anche obbligata a corrispondere al passeggero un indennizzo monetario in misura stabilita in base alla lunghezza della tratta aerea che corrisponde a:
a) 250,00€ per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
b) 400,00€ per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
c) 600,00€ per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).

La distanza viene calcolata dall'aeroporto del mancato imbarco, che potrebbe non coincidere con il luogo di partenza.
Gli importi possono essere ridotti del 50% se ai passeggeri viene offerta la possibilità d’arrivare a destinazione imbarcandosi su un volo alternativo e nel caso in cui l'orario di arrivo non superi quello di arrivo previsto del volo originariamente prenotato, ovvero:
a) di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km;
b) di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1500 e 3500 km;
c) di quattro ore, per le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b).

Questo genere d’indennizzo economico non viene applicato a quei passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico.

La richiesta d’indennizzo deve essere presentata prima di tutto alla compagnia aerea con la quale il passeggero ha stipulato il contratto di trasporto, allegando
  • modulo per i diritti dei passeggeri compilato
  • copia del biglietto aereo
  • copia della carta di identità o altro documento di riconoscimento
.
La compagnia aerea può rifiutarsi di pagare qualora dimostri che la causa del ritardo non è sua e che sono state adottate tutte le misure necessarie e possibili per evitare il ritardo oppure che era impossibile adottarle.
Nel caso in sei mesi non si riceva una risposta o che questa non sia ritenuta adeguata, allora il passo successivo consiste nel presentare reclamo:
  • alle sedi ENAC dell'aeroporto nazionale dove si è verificato l’evento, oppure dove il volo è atterrato per i disservizi avvenuti al di fuori dell'Unione europea, della Norvegia, dell’Islanda e della Svizzera;
  • agli Organismi responsabili degli Stati dell'Unione europea, della Norvegia, dell'Islanda e della Svizzera per i voli in partenza e arrivo in quegli Stati.
Naturalmente ogni passeggero se lo ritiene opportuno può anche avviare autonomamente eventuali azioni risarcitorie.

Se la compagnia aerea non vuole concedere il risarcimento, potete inoltrare una richiesta al Giudice competente (Giudice di Pace della città di partenza o di arrivo del volo, se il volo è “da” o “verso” l’Italia), attraverso una procedura europea semplificata. Basta compilare dei documenti e inviarli per istituire un procedimento contro la compagnia. Fuori dall'Unione Europea


Se il problema del ritardo si è verificato in un aeroporto di partenza al di fuori dell'UE, ma con una compagnia europea, puoi inviare il reclamo all'organismo nazionale competente del paese UE verso il quale si era diretti.


Avv. Santo Botta

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