La Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'obbligo - previsto a pena di inammissibilità del ricorso - di formulare la dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l’importo nelle conclusioni dell’atto introduttivo.
Tale obbligo, previsto nell'ultimo periodo dell'art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, era stato introdotto con l'art. 38, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111 e aveva previsto, per i giudizi per prestazioni previdenziali, la grave sanzione dell'inammissibilità del ricorso nel caso di omessa dichiarazione del valore.
Il Giudice delle Leggi, con la Sentenza n. 241/2017, ha dichiarato <<l’illegittimità costituzionale dell’art. 152, ultimo periodo, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come modificato dall’art. 38, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111.>>
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